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DIRITTI DEL CLIENTE

 

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Prima  di scegliere è importante:

  • Ottenere gratuitamente il Foglio Informativo, che illustra caratteristiche, rischi e costi del mutuo

  • Ottenere gratuitamente e portare con sé il Foglio Comparativo con le informazioni generali sui tipi di mutuo garantito da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale offerti dall’intermediario

  • Ottenere gratuitamente una copia completa del contratto e/o il Documento di Sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

  • Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del mutuo.

 

Prima di firmare è importante:

  • Visionare il  Documento di Sintesi, che riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto.

  • Controllare che le condizioni contrattuali non siano sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.

  • Indicare  il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

  • Ricevere e conservare una copia del contratto, firmato dall’intermediario, e una copia del Documento di Sintesi.

  • Ricevere l’attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Sintesi, se la stipula avviene online.

 

Durante il mutuo è importante:

  • Ricevere almeno una volta l'anno un rendiconto relativo l'andamento del rapporto ed il Documento di Sintesi.

Dal momento in cui  riceve il rendiconto , il cliente ha 60 giorni per contestarlo.

Nel caso in cui l'intermediario proponga delle modifiche alle condizioni contrattuali, il cliente ha il diritto di riceverne la proposta con un preavviso di almeno 30 giorni con l'indicazione del motivo che giustifica la modifica.

Il cliente a sua volta può respingere la proposta di modifica entro 60 giorni, ponendo così fine al rapporto contrattuale.

  • Conoscere la cosiddetta" portabilità" del mutuo che consente di  trasferire il contratto presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo.

  • Proseguire il rapporto contrattuale cercando di rispettare il più possibile la scadenza delle rate in quanto in caso di ritardato pagamento l'intermediario applica i cosiddetti interessi di mora che si aggiungono alle somme dovute. Se l'intermediario è una banca, questa può sciogliere il contratto nel caso in cui ci sia il mancato pagamento anche di una sola rata, nel caso ci sia un ritardo di oltre 180 giorni nel pagamento di una rata e nel caso in cui il ritardo (tra il 30° ed il 180° giorno dalla scadenza) si verifichi per più di sette volte.

    Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo e se il cliente non può saldare il debito, l’intermediario può ottenere il pignoramento dell’immobile  e la sua vendita all’asta.

    In caso di fideiussione, anche il garante è tenuto a rimborsare quanto dovuto

    L’intermediario può inoltre segnalare il cliente  alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

  • Ottenere entro 90 giorni dalla richiesta ed a proprie spese una copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. La richiesta può essere fatta anche dopo la fine del rapporto contrattuale.

  • Estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo stipulato per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all’abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, senza pagare alcuna  penale.

 

Dopo l'estinzione del mutuo

  • Ricevere il rendiconto, con il riepilogo di tutte le operazioni effettuate, e il Documento di Sintesi.

 

In caso di difficoltà a pagare il mutuo

Se il cliente non riesce più a sostenere il pagamento delle rate del mutuo è opportuno che si rivolga direttamente all'intermediario al fine di cercare insieme una soluzione.

Le possibili soluzioni sono:

  1. rinegoziare il mutuo, per cercare di ottenerne l'allungamento della durata  ed avere così rate più basse

  2. la temporanea sospensione dei pagamenti al fine di superare un particolare  momento di difficoltà.

Se l' intermediario è disposto a rinegoziare le condizioni del mutuo (ad esempio: il di tasso, lo spread, la durata)  non è necessario l’intervento del notaio perché resta valida l’ipoteca originaria.

E' opportuno sapere che in qualsiasi momento il cliente può decidere di trasferire il mutuo presso un altro intermediario senza dover sostenere alcuna spesa o penalità (cosiddetta "portabilità).

La somma verrà rimborsata alle condizioni concordate con il nuovo intermediario.

Solo nei casi previsti dalla legge è possibile ricorrere a fondi pubblici di sostegno come il Fondo di prevenzione dell'usura ed il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

 
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