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Prima di scegliere è importante:
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Ottenere gratuitamente il
Foglio Informativo, che illustra caratteristiche, rischi e costi del mutuo
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Ottenere gratuitamente e portare con sé il
Foglio Comparativo con le informazioni generali sui tipi di mutuo garantito
da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale offerti
dall’intermediario
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Ottenere gratuitamente una
copia completa del contratto e/o il Documento di Sintesi, anche prima della
conclusione e senza impegno per le parti.
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Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo
Globale) del mutuo.
Prima di firmare è importante:
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Visionare il Documento di Sintesi, che
riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto.
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Controllare che le condizioni contrattuali non
siano sfavorevoli
rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di
Sintesi.
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Indicare il canale di comunicazione,
digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
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Ricevere e conservare una copia del contratto,
firmato dall’intermediario, e una copia del Documento di Sintesi.
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Ricevere l’attestazione della conclusione del
contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Sintesi, se la
stipula avviene online.
Durante il mutuo è importante:
Dal momento in cui riceve il rendiconto ,
il cliente ha 60 giorni per contestarlo.
Nel caso in cui l'intermediario proponga delle
modifiche alle condizioni contrattuali, il cliente ha il diritto di riceverne
la proposta con un preavviso di almeno 30 giorni con l'indicazione del motivo
che giustifica la modifica.
Il cliente a sua volta può respingere la
proposta di modifica entro 60 giorni, ponendo così fine al rapporto
contrattuale.
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Conoscere la cosiddetta" portabilità" del
mutuo che consente di trasferire il contratto presso un altro
intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo.
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Proseguire il rapporto contrattuale cercando
di rispettare il più possibile la scadenza delle rate in quanto in caso di
ritardato pagamento l'intermediario applica i cosiddetti interessi di mora
che si aggiungono alle somme dovute. Se l'intermediario è una banca, questa
può sciogliere il contratto nel caso in cui ci sia il mancato pagamento
anche di una sola rata, nel caso ci sia un ritardo di oltre 180 giorni nel
pagamento di una rata e nel caso in cui il ritardo (tra il 30° ed il 180°
giorno dalla scadenza) si verifichi per più di sette volte.
Lo scioglimento del contratto comporta la
restituzione immediata del debito residuo e se il cliente non può saldare il
debito, l’intermediario può ottenere il pignoramento dell’immobile e la sua
vendita all’asta.
In caso di fideiussione, anche il garante è
tenuto a rimborsare quanto dovuto
L’intermediario può inoltre segnalare il
cliente alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette
la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.
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Ottenere entro 90 giorni
dalla richiesta ed a proprie spese una copia della documentazione sulle
singole operazioni degli ultimi dieci anni. La richiesta può essere fatta
anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
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Estinguere anticipatamente, in tutto o in parte,
il mutuo stipulato per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili
destinati all’abitazione o allo svolgimento di attività economica o
professionale, senza pagare alcuna penale.
Dopo l'estinzione del mutuo
In caso di difficoltà a pagare il mutuo
Se il cliente non riesce più a sostenere il
pagamento delle rate del mutuo è opportuno che si rivolga direttamente
all'intermediario al fine di cercare insieme una soluzione.
Le possibili soluzioni sono:
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rinegoziare il mutuo, per cercare di
ottenerne l'allungamento della durata ed avere così rate più basse
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la temporanea sospensione dei pagamenti al
fine di superare un particolare momento di difficoltà.
Se l' intermediario è disposto a rinegoziare le
condizioni del mutuo (ad esempio: il
di tasso, lo spread, la durata) non è necessario l’intervento del
notaio perché resta valida l’ipoteca originaria.
E' opportuno sapere che in qualsiasi momento il
cliente può decidere di trasferire il mutuo presso un altro intermediario
senza dover sostenere alcuna spesa o penalità (cosiddetta "portabilità).
La somma verrà rimborsata alle condizioni
concordate con il nuovo intermediario.
Solo nei casi previsti dalla legge è
possibile ricorrere a fondi pubblici di sostegno come il Fondo di
prevenzione dell'usura ed il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.
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